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	<title>News Immobiliari</title>
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	<description>Notizie immobiliari, imposte, agevolazioni, ...</description>
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		<title>Cassazione: condomino può rinunciare all&#8217;uso del riscaldamento centralizzato senza autorizzazione</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[diritto - giurisprudenza - controversie legali]]></category>

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		<description><![CDATA[In tema di condominio, con sentenza n. 5331, depositata il 2 aprile 2012, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il condomino può legittimamente rinunciare all&#8217;uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall&#8217;impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini. La Corte ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di condominio, con sentenza n. 5331, depositata il 2 aprile 2012, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il condomino può legittimamente rinunciare all&#8217;uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall&#8217;impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini. La Corte ha precisato che rimane in capo al condomino che prenda tale decisione il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell&#8217;impianto. Quest&#8217;ultimo è inoltre tenuto a partecipare alle spese di gestione se, e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Nel caso di specie la sesta sezione del Palazzaccio ha così dichiarato nulla la delibera assembleare che aveva respinto l&#8217;autorizzazione al distacco del condomino per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. In precedenza la corte di appello respinto la domanda del condomino fondando la decisione con il richiamo alle risultanze di una consulenza tecnica d&#8217;ufficio. Secondo la cassazione si tratta di una motivazione errate contraddittoria. Nella specie la consulenza tecnica aveva escluso che il discarico potesse avere conseguenze negative sulla funzionalità dell&#8217;impianto o potesse provocare un aumento delle spese di gestione. Il c.t.u. aggiungeva però che venendo meno il contributo della parte attrice alle spese di gestione di fatto il distacco avrebbe aumentato le spese a carico degli altri condomini. Un ragionamento che secondo gli Ermellini contrasta con l&#8217;orientamento della Corte Secondo cui,. Non c&#8217;è bisogno di autorizzazione o approvazione degli altri condoni fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell&#8217;impianto.<br />
<a href="http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=11849" rel="nofollow" target="_blank">Consulta testo sentenza n. 5331/2012 </a></p>
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		<title>Compravendita immobiliare: Cassazione, in caso di intervento di più mediatori, tutti hanno diritto alla provvigione</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

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		<description><![CDATA[In tema di mediazione (artt. 1754 c. c. e seg.), con sentenza n. 4228, depositata il 16 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha ricordato che quando l&#8217;affare si è concluso con l&#8217;intervento di più mediatori, congiunto o distinto, concordato o autonomo, in base allo stesso o più incarichi, ognuno dei mediatori ha diritto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di mediazione (artt. 1754 c. c. e seg.), con sentenza n. 4228, depositata il 16 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha ricordato che quando l&#8217;affare si è concluso con l&#8217;intervento di più mediatori, congiunto o distinto, concordato o autonomo, in base allo stesso o più incarichi, ognuno dei mediatori ha diritto a una quota della provvigione. E&#8217; quanto emerge dal disposto dell&#8217;art. 1758 c.c.. Naturalmente, spiega la Corte occorre accertare l&#8217;efficacia causale dell&#8217;apporto di cuascun mediatore. Secondo la corte basta che ciascun mediatore sia sia giovato dell&#8217;apporto utile degli altri, limitandosi a integrarlo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità tra i vari separati interventi e la conclusione dell&#8217;affare e sempre che si sia trattato in ogni caso dello stesso affare sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Citando un precedente (la sentenza della stessa Cassazione del 18 marzo 2005, n. 5952) la Corte ha precisato che, in riferimento al caso di specie, &#8220;l&#8217;accertamento dell&#8217;efficacia causale dell&#8217;attività del singolo mediatore nella conclusione dell&#8217;affare è accertamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, quando sorretto da motivazione adeguata e non contraria e norma di legge&#8221;. Confermando la decisione della Corte di Appello, la Suprema Corte ha quindi, rigettato il ricorso con cui una snc e due soci della stessa, avevano cercato di ribaltare il verdetto emesso in grado di appello. I giudici territoriali, rigettando l&#8217;appello principale e l&#8217;incidentale proposto dal titolare di una impresa immobiliare, avevano confermato la decisione del Tribunale di condanna a corrispondere l&#8217;indennità di provvigione per la compravendita di un capannone industriale.<br />
<a href="http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=11756" rel="nofollow">Consulta testo sentenza n. 4228/2012</a></p>
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		<title>Dati catastali nei contratti di locazione</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tasse e imposte]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 1° luglio 2010 la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. Lo stesso obbligo è previsto nelle ipotesi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite (articolo 19, comma 15, legge n. 78/2010). La mancata o errata indicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° luglio 2010 la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. Lo stesso obbligo è previsto nelle ipotesi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite (articolo 19, comma 15, legge n. 78/2010).<br />
La mancata o errata indicazione dei dati catastali è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta dovuta.</p>
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		<title>Responsabilità solidale del cedente e dell&#8217;acquirente di un immobile</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[tasse e imposte]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di differenza tra l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di vendita di un immobile e quello presente in fattura quali responsabilità gravano sulle parti? Ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3-bis, del Dpr n. 633/1972, qualora l&#8217;importo del corrispettivo indicato nell&#8217;atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In caso di differenza tra l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di vendita di un immobile e quello presente in fattura quali responsabilità gravano sulle parti?</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 60-<em>bis</em>, comma 3-<em>bis</em>, del Dpr n. 633/1972, <em>qualora l&#8217;importo del corrispettivo indicato nell&#8217;atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell&#8217;esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell&#8217;imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell&#8217;esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell&#8217;atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all&#8217;ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell&#8217;attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione</em>.</p>
<p>La disposizione richiamata stabilisce, dunque, che il cedente e l’acquirente sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto, nonché della relativa sanzione.</p>
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		<title>Imposta di registro “prima casa” anche per gli immobili usucapiti</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasse e imposte]]></category>

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		<description><![CDATA[La presenza dei requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione va verificata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, alla data della sentenza di trasferimento Anche gli immobili trasferiti con sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria, se destinati a prima abitazione, godono dell’agevolazione “prima casa”, limitatamente però all’imposta di registro, non anche per quelle ipotecaria e catastale. Questo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presenza dei requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione va verificata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, alla data della sentenza di trasferimento Anche gli immobili trasferiti con sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria, se destinati a prima abitazione, godono dell’agevolazione “prima casa”, limitatamente però all’imposta di registro, non anche per quelle ipotecaria e catastale. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 25/E del 20 marzo, in linea con una recente pronuncia della Corte di cassazione sull’equiparazione della tassazione delle sentenze per usucapione a quella degli atti di trasferimento della proprietà.</p>
<p>Va ricordato che l’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, stabilisce che gli atti emanati dall’autorità giudiziaria ordinaria scontano l’imposta di registro in termine fisso, la cui misura varia a seconda del tipo di provvedimento, e che, per gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali su beni immobili, si applicano le “stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti”. In particolare, la nota II-bis all’articolo 8 equipara la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento della proprietà.</p>
<p>La questione affrontata dalla risoluzione era stabilire se tale equiparazione comportasse l’applicabilità delle agevolazioni riservate all’acquisto della prima casa anche ai casi di acquisizione dell’immobile per usucapione.</p>
<p>La Corte di cassazione, sull’argomento, si è espressa in senso positivo, richiamando l’evoluzione normativa intervenuta in materia di agevolazioni “prima casa”. Secondo i giudici di legittimità, però, i benefici vanno limitati all’imposta di registro, mentre ne restano escluse le imposte ipotecaria e catastale, in quanto le disposizioni del Dpr 131/1986 riguardano esclusivamente il Registro.</p>
<p>Le Entrate, così come fatto in materia di piccola proprietà contadina (con la risoluzione n. 76/2011 è stato recepito l’orientamento della Cassazione in merito all’applicazione delle agevolazioni nelle ipotesi di acquisto per usucapione speciale di piccole proprietà rurali accorpate a proprietà diretto-coltivatrici), hanno ritenuto di condividere l’orientamento espresso dalla Suprema corte. Pertanto, la risoluzione 25/2012 estende l’applicazione dei benefici “prima casa”, per la sola imposta di registro, alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione di immobili destinati a prima casa di abitazione.</p>
<p>Viene infine precisato che, nonostante l’acquisizione abbia effetto fin dall’inizio del possesso ventennale, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione va effettuata alla data della sentenza con la quale viene definito l’acquisto per usucapione dell’immobile destinato a “prima casa” e non alla data in cui si esplicano gli effetti giuridici della sentenza stessa.</p>
<p>Lilia Chini</p>
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		<title>Annuario del contribuente 2012</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasse e imposte]]></category>

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		<description><![CDATA[Annuario del contribuente 2012: la guida ideale per non sbagliare Un testo che assicura la tempestività degli aggiornamenti, pensato a misura del cittadino che vuole adempiere i suoi doveri di contribuente senza commettere errori. Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la pubblicazione che consente di orientarsi più agevolmente, grazie a indicazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Annuario del contribuente 2012: la guida ideale per non sbagliare</em></p>
<p>Un testo che assicura la tempestività degli aggiornamenti, pensato a misura del cittadino che vuole adempiere i suoi doveri di contribuente senza commettere errori.</p>
<p>Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la pubblicazione che consente di orientarsi più agevolmente, grazie a indicazioni chiare e ad esempi concreti, tra gli adempimenti e le agevolazioni che caratterizzano il sistema fiscale italiano. È, infatti, on line, l’<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c5687d804a3edd49a11ce3a44df8b97f/annuario_2012_online_versione_definitiva.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=c5687d804a3edd49a11ce3a44df8b97f" target="_blank">Annuario del contribuente 2012</a>, per ora soltanto in Rete, prossimamente anche in versione cartacea, presso gli uffici finanziari.</p>
<p>L’Amministrazione, con questo vademecum, si è messa dalla parte del cittadino che intende assolvere correttamente i propri doveri di contribuente, ma che rischia di commettere errori o di non usufruire di benefici, semplicemente perché si trova di fronte a regole troppo complesse o perché indietro rispetto al veloce evolversi della disciplina.<br />
Con l’Annuario a portata di mano le incertezze e i dubbi sono facilmente superabili e, al tempo stesso, con la sua lettura, è possibile scoprire i numerosi servizi offerti dagli uffici finanziari oppure sapere come bisogna comportarsi davanti a un accertamento o a un errore cui si vuole riparare.</p>
<p>Gli argomenti affrontati più da vicino sono, naturalmente, quelli di più largo interesse, come le deduzioni e le detrazioni, i benefici previsti per la prima casa e la procedura da seguire per avere un rimborso. Un posto di primo piano, inoltre, quest’anno, a uno dei più “famosi” istituti inaugurati nel 2011, la cedolare secca, l’imposta sostitutiva per il reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo.<br />
L&#8217;edizione 2012, più in generale, è particolarmente ricca di novità perché numerose e fondamentali le modifiche con le quali si dovranno fare i conti nella prossima stagione delle dichiarazioni dei redditi.<br />
Il riferimento è, soprattutto, ai quattro provvedimenti legislativi del 2011 che hanno preso le prime pagine dei giornali, ovvero il decreto “Sviluppo”, le due manovre estive e, infine, il decreto “Salva Italia”, intervenuti in modo decisivo in materia tributaria.<br />
Tra le problematiche di rilievo affrontate dalla guida, l’abbassamento della soglia all’uso del contante a 1.000 euro e la nuova disciplina in materia di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, secondo la quale non si perde più l’opportunità del pagamento frazionato saltando la prima quota, a patto che si recuperi entro il termine della successiva.<br />
Il lettore, inoltre, avrà l’occasione di entrare nel meccanismo dell’Imu, la nuova imposta municipale sugli immobili e di informarsi sull’entrata a regime della detrazione del 36% che, dal 2013, “accoglierà” anche le spese di riqualificazione energetica, per le quali oggi, grazie alla proroga, lo sconto d’imposta ammonta al 55 per cento.</p>
<p>Consultare il testo dell’Agenzia significa, insomma, stare sicuramente al passo con la normativa fiscale. L’aggiornamento, che porta la data del 10 febbraio, infatti, non si fermerà a quel giorno, ma sarà in itinere, seguirà ogni intervento, a cominciare dai cambiamenti che comporterà il decreto sulle semplificazioni fiscali annunciato per fine settimana.</p>
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		<title>Detrazioni Irpef del 36% sulle ristrutturazioni: niente più obbligo di comunicazione di inizio lavori</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[edilizia agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>

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		<description><![CDATA[Per avvalersi della detrazione Irpef del 36%, non c’è più l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara tramite raccomandata. L’entrata in vigore del Dl n. 70 del 2011, rende sufficiente conservare ed esibire a richiesta degli uffici finanziari specifici documenti che sono indicati nel provvedimento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per avvalersi della detrazione Irpef del 36%, non c’è più l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara tramite raccomandata. L’entrata in vigore del Dl n. 70 del 2011, rende sufficiente conservare ed esibire a richiesta degli uffici finanziari specifici documenti che sono indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 2 novembre 2011.<br />
Risulta così semplificata la procedura per usufruire delle detrazioni fiscali, mentre restano ferme le comunicazioni e autorizzazioni, ove necessarie per l’esecuzione dei lavori secondo la tipologia di questi, ai Comuni e alla A.s.l..</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate, inoltre, sul proprio sito rende fruibile la guida <a href="http://click.be3a.com/click_it.html?ADVD=3165218.115857.8.0478235.">Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali &#8211; pdf</a></p>
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		<title>Condomino che vende appartamento può escludere dal trasferimento dell&#8217;immobile la quota millesimale di comproprietà dell&#8217;area condominiale</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[condominio]]></category>

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		<description><![CDATA[In materia di condominio, con sentenza n. 22361 depositata il 26 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile non cedere la quota millesimale dell&#8217;area condominiale quando si vende un immobile ad uso abitativo. Il chiarimento arriva dalla sesta sezione civile della Corte che ha deciso sul ricorso del proprietario un appartamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In materia di condominio, con sentenza n. 22361 depositata il 26 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile non cedere la quota millesimale dell&#8217;area condominiale quando si vende un immobile ad uso abitativo. Il chiarimento arriva dalla sesta sezione civile della Corte che ha deciso sul ricorso del proprietario un appartamento che, in primo grado, aveva chiesto l&#8217;accertamento della natura condominiale di un&#8217;area circostante il lato nord di un fabbricato. I giudici dell&#8217;appello, confermando la decisione emessa dal tribunale, precisavano che l&#8217;area in questione ha natura condominiale come risulta dall&#8217;atto, che peraltro al momento della vendita dell&#8217;appartamento sito al secondo piano sono stati espressamente limitati i diritti condominiali all&#8217;atrio ed all&#8217;impianto di riscaldamento, in tal modo escludendo ogni diritto di godimento dell&#8217;avente causa sull&#8217;altra area in questione. Su tale area quindi il ricorrente non gode di alcun diritto di comproprietà derivante dall&#8217;acquisto dell&#8217;appartamento condominiale, perché si tratta di bene suscettibile di godimento separato ed escluso dalla compravendita. La Cassazione, rigettando il ricorso, ha spiegato che le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio &#8220;accessorium sequitur principale&#8221;, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria, ma non anche alle cose legate all&#8217;edificio da mera relazione spaziale, costituenti beni ontologicamente diversi suscettibili di godimento fine a se stesso che si attua in modo indipendente da quello delle unità abitative. Pertanto il condomino ben può escludere dal trasferimento dell&#8217;immobile a uso abitativo la quota millesimale di comproprietà dell&#8217;area condominiale scoperta, rimanendone contitolare in forza della proprietà di altra porzione di piano costituita dal magazzino.<br />
<a href="http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=11004" rel="nofollow">Consulta testo sentenza n. 22361/2011 </a><br />
(31/10/2011 09:00 &#8211; Autore: Luisa Foti)</p>
<p>Tratto da: <a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11004.asp#ixzz1d77rmncm">Cassazione: condomino che vende appartamento può escludere dal trasferimento dell&#8217;immobile la quota millesimale di comproprietà dell’area condominiale</a></p>
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		<title>Agevolazioni per la prima casa: ripensamento immune da sanzioni</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tasse e imposte]]></category>

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		<description><![CDATA[Nessuna penalizzazione se la rinuncia dipende dall’impossibilità a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile nei 18 mesi successivi all’acquisto. Le disposizioni in materia di agevolazione “prima casa”, di cui al Dpr 131/1986 (Tur), non prevedono la possibilità di rinunciare volontariamente al beneficio. L’agevolazione, infatti, consegue alla dichiarazione del soggetto, resa nell’atto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessuna penalizzazione se la rinuncia dipende dall’impossibilità a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile nei 18 mesi successivi all’acquisto.</p>
<div>Le disposizioni in materia di agevolazione “prima casa”, di cui al Dpr 131/1986 (Tur), non prevedono la possibilità di rinunciare volontariamente al beneficio. L’agevolazione, infatti, consegue alla dichiarazione del soggetto, resa nell’atto notarile, con cui fa presente di possedere tutti i requisiti prescritti dalla nota II- bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, tra i quali il non possesso di un’altra casa di abitazione, la novità della fruizione dell’agevolazione e la residenza nel comune in cui è situato l’immobile.<br />
E’ possibile, invece, revocare a determinate condizioni la dichiarazione resa nell’atto notarile dal contribuente con cui lo stesso si obbliga a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto, in quanto tale dichiarazione non riguarda la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici.</div>
<p>Questa è la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B6F4E8DE8-4293-487A-927B-8BD2B40234F9%7D" target="_blank">risoluzione 105/E</a> del 31 ottobre.</p>
<p>Il documento di prassi nasce dalla risposta all’istanza di interpello presentata da un contribuente che, consapevole di non poter adempiere all’obbligo di trasferimento, ha chiesto di poter rinunciare, per motivi personali, all’agevolazione “prima casa”, versando la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, senza l’applicazione di sanzioni.</p>
<p>Il dubbio sulla possibilità di rinunciare ai benefici, oltre che risultare dalla mancanza di una norma che lo preveda espressamente, si desume dalla giurisprudenza della Cassazione.<br />
In particolare, con la pronuncia 8784/2000, la Corte suprema ha chiarito che “non è possibile conseguire l’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, … previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina …”. La dichiarazione di voler fruire del beneficio “non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto”.</p>
<p>Con la risoluzione odierna, l’Agenzia ha inteso attribuire rilevanza alla “volontà” del contribuente, intesa come comportamento da porre in essere successivamente alla stipula dell’atto, solo nell’ipotesi in cui la dichiarazione resa in atto dal contribuente non si riferisca alla sussistenza delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione “prima casa”, ma attenga esclusivamente all’obbligo di trasferire la residenza nei 18 mesi dalla data dell’atto.<br />
Concretamente, affinché venga riconosciuta la possibilità di revocare la dichiarazione d’intenti relativa al trasferimento di residenza, bisognerà distinguere se sia decorso il termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza oppure se il contribuente sia ancora nei termini per procedere al trasferimento della stessa.<br />
Si cristallizza, di fatto, la decadenza dall’agevolazione, solo qualora, decorsi i 18 mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.</p>
<p>Nel caso in cui, invece, sia ancora pendente il termine per il trasferimento della residenza e l’acquirente non possa trasferire la residenza (anche per motivi personali), può revocare la dichiarazione d’intenti formulata precedentemente nell’atto di acquisto, trovandosi ancora nei termini per adempiere agli impegni assunti. A tal fine, dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio territoriale presso il quale è stato registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.<br />
L’ufficio, preso atto della richiesta del contribuente, notificherà avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, oltre che gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita.<br />
In tal modo, al contribuente non verrà applicata la sanzione pari al 30%, non configurandosi alcuna decadenza.</p>
<p>Diversamente, se nella condotta del contribuente si configureranno i presupposti di decadenza dall’agevolazione, e quindi siano decorsi i 18 mesi per il trasferimento della residenza, lo stesso contribuente potrà, ricorrendone i presupposti, fruire dell’istituto del ravvedimento operoso. La riduzione della sanzione ricorrerà dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione.<br />
Tale principio trova applicazione sia con riferimento agli atti di compravendita soggetti all’imposta di registro che per gli atti soggetti a Iva.</p>
<p>Raffaella Carnevale</p>
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		<title>Vendita della quota dell&#8217;appartamento ereditato</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Renzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[tasse e imposte]]></category>

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		<description><![CDATA[La vendita infraquinquennale dell’immobile oggetto dell’agevolazione prima casa da parte di un coerede “non dichiarante” &#8211; cioè diverso da quello in possesso dei requisiti che hanno consentito a tutti i coeredi di godere delle agevolazioni fiscali &#8211; all’altro coerede non comporta l&#8217;applicazione di imposte ulteriori, né l&#8217;applicazione di eventuali sanzioni in quanto i requisiti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vendita infraquinquennale dell’immobile oggetto dell’agevolazione prima casa da parte di un coerede “non dichiarante” &#8211; cioè diverso da quello in possesso dei requisiti che hanno consentito a tutti i coeredi di godere delle agevolazioni fiscali &#8211; all’altro coerede non comporta l&#8217;applicazione di imposte ulteriori, né l&#8217;applicazione di eventuali sanzioni in quanto i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali, al momento della dichiarazione di successione, riguardavano il dichiarante.<br />
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33 del 15 marzo 2011, ha infatti, chiarito che la rivendita entro cinque anni dalla successione, da parte di un coerede “non dichiarante” non comporta alcuna decadenza dai benefici fiscali applicati.<br />
Viceversa, la vendita effettuata dal coerede dichiarante all’altro prima dei cinque anni produce la decadenza per intero del beneficio, con recupero dell’imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo dichiarante.</p>
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