Calcolo dell'INVIM


Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O)

(L'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ha soppresso, con effetto dal 1 gennaio 1993, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il titolo di proprietà sia anteriore a tale data)

Valore iniziale
(indicare il valore dichiarato nell'atto di acquisto o denuncia di successione)
Data Acquisto Mese    Anno   (digitare l'anno con 4 cifre es. 1986)
Valore finale    (valore fiscale al 31 dicembre 1992)
se l'acquirente acquista con i benefici della prima casa selezionare il campo

     

INVIM
Attenzione:
la procedura di calcolo è valida solo per immobili con destinazione abitativa, inoltre l'imposta può essere ridotta ai sensi dell' Art.11 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 tenendo conto delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative, sostenute nel periodo considerato per il calcolo dell'imposta; in questo caso, o per avere un calcolo preciso dell' INVIM per immobili ad uso diverso, potete inviare una e-mail indicando i dati come sopra richiesti, l'entità, il tipo di spesa e la data in cui è stata sostenuta.
In caso di acquisto effettuato anteriormente al 1 gennaio 1963, il valore iniziale è quello venale che i beni avevano a tale data.
Per avere i valori al 1 gennaio 1963 potete mettervi in contatto con i nostri consulenti scrivendo a renzi@centrosi.it indicando l'ubicazione dell'immobile e i vani (la superficie in caso di locali non abitativi).



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